Art. 1 OGGETTO E STATUTO
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e per lo studio dei suoi fondamenti teorici, dei sistemi di elaborazione, delle sue applicazioni gestionali ed industriali, viene costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 6 dicembre 1989. Ad esso partecipano: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Bari, Università di Bologna, Università di Genova, Università di Lecce, Università di Milano, Università di Napoli "Federico II", Università di Palermo, Università di Pavia, Università di Pisa, Università di Roma 1 "La Sapienza", Università di Torino, Università di Napoli 2, Università della Calabria, Scuola Superiore Sant'Anna, Università di Trento, Università di Salerno, Università di Catania, Università di Milano "Bicocca", Università di Cassino, Univesità di Udine, Università del Piemonte Orientale, Università di Parma, Università di Roma "Tor Vergata", Università di Venezia Ca' Foscari, Università di Napoli Parthenope, Università di Bolzano, Università di Firenze, Università di Ferrara, Università di Brescia, Università dell'Aquila, Università di Verona, Università del Sannio. Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare le ricerche sia di base sia applicative e le altre attivita’ scientifiche e di trasferimento nel campo dell’Informatica tra le Universita’ Consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Universita’, altri Enti di ricerca, Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di centri esteri o internazionali di Informatica, secondo le norme del presente Statuto. Il Consorzio ha sede in Roma ed e’ posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Art. 2 UNIVERSITÀ CONSORZIATE
Fanno parte del Consorzio:
* le Università che lo hanno promosso
* ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.
Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 3 ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
Al fine di realizzare i propri fini il Consorzio:
* procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni ovvero Strutture di coordinamento per le tematiche di carattere generale e di Laboratori di ricerca presso le Università, gli Istituti universitari, gli Enti di ricerca;
* promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell’informatica;
* coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell’informatica, realizzati tra le Università consorziate;
* mette a disposizione delle Università partecipanti, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l’attivita’ del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
* promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in informatica nonchè la preparazione di esperti sia di base che nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell’informatica anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
* avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale in questo campo all’ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione;
* svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica in informatica nonchè attività di supporto nell’analisi e validazione di sistemi informativi, secondo i principi di cui all’art. 66 del DPR 382/80, su parere (vincolante) del Consiglio Scientifico. In merito sara’ emanato apposito regolamento.
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il C.N.R., l’ENEA, l’Istituto Superiore delle Telecomunicazioni, strutture consortili per l’Informatica ed altri Enti pubblici e privati, o Fondazioni o Società nazionali ed internazionali, che operano in settori interessanti l’attività del Consorzio. Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale. Il CINI non svolge attività di servizio esterno di calcolo e per quanto concerne l’esigenza di risorse di calcolo, utilizza eventuali propri sistemi, nonchè quelli disponibili presso i consorzi di calcolo automatico patrocinati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (ad esempio CINECA e CILEA) o ancora Centri Universitari di detto tipo o Centri appartenenti ad Enti pubblici di ricerca.
Art. 4 PATRIMONIO
Le Università di cui all’art. 1 del presente statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma prevista dall’atto costitutivo che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, ripartita come dall’atto stesso. Tale patrimonio iniziale ammonta a lire duecentodieci milioni. Ogni altra Università che, ai sensi dell’art. 2, comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 FINANZIAMENTI
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
1. di contributi dello Stato destinati allo specifico settore delle tecnologie dell’informazione e a questioni ad esso inerenti;
2. di contributi erogati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sia con fondi di pertinenza delle Universita’ consorziate (secondo quanto previsto dall’art. 12, Legge 705 del 9 dicembre 1985), sia nell’ambito dei normali progetti di interesse nazionale (40%), sia nell’ambito di fondi speciali di ricerca;
3. di eventuali fondi erogati direttamente dalle Universita’ consorziate;
4. di contratti stipulati con altre Amministrazioni statali ed Enti pubblici e privati;
5. di finanziamenti o contributi provenienti da vari Enti nazionali, esteri o sovranazionali con i quali il CINI collabora per il perseguimento dei propri fini.
Art. 6 ORGANI
Sono Organi del Consorzio:
1. Il Consiglio Direttivo;
2. Il Consiglio Scientifico;
3. Il Direttore;
4. La Giunta Amministrativa;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto da:
* un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo di attività del Consorzio;
* un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri preposti al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero delle Attività Produttive.
Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ed elegge nella sua prima seduta il Direttore. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più una dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
1. elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
2. nomina i responsabili delle Unità di ricerca, Sezioni e Laboratori secondo le norme dell’ordinamento dei servizi di cui al successivo art. 16;
3. delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche, nonche’ sulla istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni e Laboratori di cui al punto a) dell’art. 3;
4. delibera in materia di convenzioni e contratti;
5. adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
6. delibera su tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del Consorzio;
7. può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore ed alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalita'.
Art. 8 IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, dai responsabili delle Unità di ricerca, dei Laboratori e delle Sezioni del Consorzio e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico dipendente o associato – come definito dal regolamento di funzionamento – e partecipante all’attività del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento stesso. Esso costituisce l’organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. A tal fine elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
Art. 9 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; egli non è rieleggibile per più di un ulteriore triennio consecutivo. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa e il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività e all’amministrazione del Consorzio stesso. Il Direttore del Consorzio può essere coadiuvato da un Direttore Tecnico e da un Direttore Amministrativo secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all’art. 16.
Art. 10 GIUNTA AMMINISTRATIVA
La Giunta Amministrativa del Consorzio è composta dal Direttore che la presiede e da quattro membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno. La Giunta:
1. predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
2. adotta in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
3. adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto con Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca per un triennio. Il Collegio è composto:
1. da un revisore effettivo che ne assume la presidenza e uno supplente designati dal Ministero dell’Economia;
2. da due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa. Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite nel regolamento di Amministrazione e Contabilita’ del Consorzio di cui al successivo Art. 16.
Art. 12 GESTIONE FINANZIARIA
L’attività del Consorzio sara’ organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività. L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio contenente tra l’altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell’anno successivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso dal Direttore e contenente tra l’altro la relazione sulle attività svolte nell’esecizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nei quindici giorni successivi e alle Università consorziate per conoscenza.
Art. 13 PERSONALE
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. In relazione a particolari esigenze delle ricerche e per l’esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.
Art. 14 DURATA E RECESSO
Il Consorzio ha una durata iniziale di anni dieci che è prorogata automaticamente di anno in anno. E’ ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Universita’ costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.
Art. 16 REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:
1. il regolamento organico e del personale e l’ordinamento dei servizi;
2. il regolamento di amministrazione e contabilita’;
3. il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca;
4. il regolamento di funzionamento degli organi;
5. il CINI non svolge attività di servizio di calcolo e, per soddisfare le esigenze derivanti dai suoi programmi di attività, potrà utilizzare i propri sistemi, nonchè quelli disponibili presso Consorzi di Calcolo Automatico patrocinati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Centri Universitari o Centri appartenenti ad Enti Pubblici di Ricerca.
I regolamenti di cui al punto 1) e 2) sono inviati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’approvazione.